Nuova parte propria alla distribuzione

A dicembre 2023, il Consiglio federale ha deciso di adeguare la parte propria alla distribuzione dei medicamenti soggetti a prescrizione medica. Dal 1° luglio 2024, questa misura promuoverà la distribuzione di medicamenti generici e biosimilari più convenienti, con un impatto diretto su pazienti e pagatori di premi. I costi totali diminuiranno immediatamente di 60 milioni di franchi, con un potenziale risparmio a lungo termine di diverse centinaia di milioni di franchi.

La parte propria alla distribuzione comprende i costi logistici sostenuti per il trasporto di medicamenti soggetti a prescrizione medica alle farmacie, agli studi medici e agli ospedali. Questo prezzo comprende, ad esempio, i costi di stoccaggio, i saldi dei crediti in sospeso ed i costi di capitale, trasporto, infrastruttura e personale. Tutti i costi che la parte propria alla distribuzione deve coprire sono definiti dalla legge (art. 67 OAMal e art. 38 OPre) e si applicano a tutti i fornitori di servizi che dispensano questi medicamenti. Ciò include le farmacie, gli studi medici e i servizi ospedalieri ambulatoriali. La parte propria alla distribuzione è rimasta sostanzialmente invariata da quando è entrata in vigore oltre 20 anni fa (2001). Tuttavia, i costi che deve coprire hanno continuato a crescere. 

Adeguamento dal 1° luglio 2024

L'adeguamento a partire dal 1° luglio 2024 riguarda solo i medicamenti inclusi nell'elenco delle specialità (ES), cioè pagati dalla cassa malati. Le variazioni di prezzo riguardano principalmente i medicamenti soggetti a prescrizione medica (categorie di dispensazione A e B). I medicamenti senza obbligo di prescrizione medica sono interessati solo in minima parte (categoria di dispensazione D). Con la revisione della parte propria alla distribuzione dei medicamenti a carico delle casse malati, circa 2/3 dei medicamenti diventeranno più economici e circa 1/3 più costosi. I medicamenti a basso prezzo saranno colpiti dall'aumento dei prezzi, poiché in precedenza la parte propria alla distribuzione di questi medicamenti non copriva i costi. Al contrario, i medicamenti a partire da CHF 30 diventeranno più economici.

Com’è composto il prezzo al pubblico

Ecco come è composto il prezzo al pubblico di un medicamento Grafik extern

La parte propria alla distribuzione è la quota del prezzo del medicamento che copre i costi del personale, del trasporto e dello stoccaggio del medicamento in farmacia, da i medici e negli ospedali. Il prezzo di fabbrica è il prezzo che l'azienda produttrice riceve per il suo prodotto.

Evitare falsi incentivi

Grazie alla nuova parte propria alla distribuzione, viene evitato che i medicamenti più costosi vengano privilegiati, a causa dei maggiori sovrapprezzi al momento della dispensazione. Tuttavia, questo falso incentivo può essere ridotto solo se il sovrapprezzo per i medicamenti più economici viene aumentato. Poiché i medicamenti più costosi vengono venduti complessivamente meno (circa il 36%) rispetto a quelli più economici (circa il 64%), è possibile ottenere un risparmio di milioni di franchi. La Società svizzera dei farmacisti pharmaSuisse accoglie con favore questo adeguamento, che corregge i falsi incentivi e consente una promozione mirata dei medicamenti con gli stessi principi attivi, adottando così misure concrete contro l'aumento dei costi sanitari. Insieme alle associazioni curafutura, FMH, APA e H+, sosteniamo la decisione del Consiglio federale e abbiamo collaborato con il Dipartimento federale dell'interno (DFI) a favore di questa soluzione consensuale.

 

* Questi documenti sono accessibili solo ai soci e alle farmacie affiliate.

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