Nuova parte propria alla distribuzione
La parte propria alla distribuzione comprende i costi logistici sostenuti per il trasporto di medicamenti soggetti a prescrizione medica alle farmacie, agli studi medici e agli ospedali. Questo prezzo comprende, ad esempio, i costi di stoccaggio, i saldi dei crediti in sospeso ed i costi di capitale, trasporto, infrastruttura e personale. Tutti i costi che la parte propria alla distribuzione deve coprire sono definiti dalla legge (art. 67 OAMal e art. 38 OPre) e si applicano a tutti i fornitori di servizi che dispensano questi medicamenti. Ciò include le farmacie, gli studi medici e i servizi ospedalieri ambulatoriali. La parte propria alla distribuzione è rimasta sostanzialmente invariata da quando è entrata in vigore oltre 20 anni fa (2001). Tuttavia, i costi che deve coprire hanno continuato a crescere.
Adeguamento dal 1° luglio 2024
L'adeguamento a partire dal 1° luglio 2024 riguarda solo i medicamenti inclusi nell'elenco delle specialità (ES), cioè pagati dalla cassa malati. Le variazioni di prezzo riguardano principalmente i medicamenti soggetti a prescrizione medica (categorie di dispensazione A e B). I medicamenti senza obbligo di prescrizione medica sono interessati solo in minima parte (categoria di dispensazione D). Con la revisione della parte propria alla distribuzione dei medicamenti a carico delle casse malati, circa 2/3 dei medicamenti diventeranno più economici e circa 1/3 più costosi. I medicamenti a basso prezzo saranno colpiti dall'aumento dei prezzi, poiché in precedenza la parte propria alla distribuzione di questi medicamenti non copriva i costi. Al contrario, i medicamenti a partire da CHF 30 diventeranno più economici.
Com’è composto il prezzo al pubblico
La parte propria alla distribuzione è la quota del prezzo del medicamento che copre i costi del personale, del trasporto e dello stoccaggio del medicamento in farmacia, da i medici e negli ospedali. Il prezzo di fabbrica è il prezzo che l'azienda produttrice riceve per il suo prodotto.
Evitare falsi incentivi
Grazie alla nuova parte propria alla distribuzione, viene evitato che i medicamenti più costosi vengano privilegiati, a causa dei maggiori sovrapprezzi al momento della dispensazione. Tuttavia, questo falso incentivo può essere ridotto solo se il sovrapprezzo per i medicamenti più economici viene aumentato. Poiché i medicamenti più costosi vengono venduti complessivamente meno (circa il 36%) rispetto a quelli più economici (circa il 64%), è possibile ottenere un risparmio di milioni di franchi. La Società svizzera dei farmacisti pharmaSuisse accoglie con favore questo adeguamento, che corregge i falsi incentivi e consente una promozione mirata dei medicamenti con gli stessi principi attivi, adottando così misure concrete contro l'aumento dei costi sanitari. Insieme alle associazioni curafutura, FMH, APA e H+, sosteniamo la decisione del Consiglio federale e abbiamo collaborato con il Dipartimento federale dell'interno (DFI) a favore di questa soluzione consensuale.
- Adeguamento della parte propria alla distribuzione (UFSP)
- Comunicato stampa UFSP
- Documenti di formazione per la nuova parte propria alla distribuzione*
- Informazioni per i clienti
- Informazioni per i clienti in inglese
- Pocket-Flyer – Informazioni per il team della farmacia*
- Catalogo di domande e risposte*
* Questi documenti sono accessibili solo ai soci e alle farmacie affiliate.