Pratica ospedaliera
La Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse raccomanda che la pratica ospedaliera venga svolta solo a partire dal secondo anno di bachelor, in modo che le conoscenze farmaceutiche di base possano già essere integrate nella pratica ospedaliera.
La pratica ospedaliera obbligatoria è stata ridotta da 4 a 2 settimane per il semestre autunnale 2023/2024 (inizio del semestre: 18 settembre 2023). Coloro che completano la pratica ospedaliera necessaria per conseguire il titolo di bachelor dopo questa data beneficeranno pertanto di questa riduzione.
Una settimana della pratica ospedaliera deve essere completata in una farmacia d’officina (prima del 18 settembre 2023: 3 settimane). La seconda settimana può essere svolta nella stessa farmacia, in un’altra officina o in una farmacia ospedaliera (prima del 18 settembre 2023: quarta settimana). La pratica ospedaliera è obbligatoria e, così come il corso samaritani, deve essere certificata con una conferma entro il conseguimento del bachelor.
Nuovi documenti per la pratica ospedaliera dall’estate 2023
Documenti:
- Istruzioni per la pratica ospedaliera
- Contratto di pratica ospedaliera
- Conferma della pratica ospedaliera
Liste di controllo e modelli:
Farmacie che propongono pratiche ospedaliere
In linea di principio, la pratica ospedaliera può essere svolta in qualsiasi officina in Svizzera. L’unico requisito è il consenso del farmacista responsabile o dell’amministratore o del proprietario della farmacia.
Gli studenti sono responsabili della ricerca del proprio posto di pratica ospedaliera. L’apposito motore di ricerca della Società Svizzera dei Farmacisti pharmaSuisse può servire per trovare le pratiche ospedaliere espressamente pubblicate dalle rispettive farmacie.
Un elenco costantemente aggiornato delle farmacie d’officina è disponibile sul sito web sito Internet vostra-farmacia.ch
Un elenco costantemente aggiornato delle farmacie che propongono le pratiche ospedaliere presenti in ospedale è disponibile sul sito Internet della GSASA
Arbeitsbewilligungen für Staatsangehörige aus dem Ausland
Betreffend die Bewilligungspflicht für Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörige und EU/EFTA-Staatsangehörige für die Famulatur gilt folgendes:
- Bei Nicht-EU/EFTA-Angehörigen gilt eine Bewilligungspflicht für die Famulatur (siehe untenstehende Ausführungen).
- Bei EU/EFTA-Staatsangehörigen ist für die Famulatur keine Bewilligung oder Meldung notwendig, da der Ausbildungscharakter im Vordergrund steht. Trotz der längeren Dauer steht klar der Ausbildungscharakter im Vordergrund. Es handelt sich beim Ausbildungsort um eine Ausbildungsapotheke und die Assistent/innen haben keine Arbeitspflicht.
- Es kann bezüglich der EU/EFTA-Staatsangehörigen sein, dass die kantonalen Behörden zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommen (Ausbildung vs. Arbeitsleistung), ob das Meldeverfahren angewendet werden muss oder nicht. Im Zweifelsfall können sich betroffene Personen direkt an die zuständige kantonale Behörde wenden. Dies sind die Adressen der kantonalen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden.